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Sentenza n. 1988

334488
Cassazione penale, sezione I 40 occorrenze
  • 1998
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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Sentenza n. 1988

La censura non ha fondamento in quanto la Corte di merito ha esattamente escluso la sussistenza delle condizioni che rendono operante il principio

Sentenza n. 1988

ha pronunciato la seguente

Sentenza n. 1988

Sentite le conclusioni del Procuratore Generale dott. Antonio Siniscalchi, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi di C.,

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nel giudizio di cassazione, nel quale questa Corte ha espressamente riconosciuto l’ammissibilità del ricorso e ha riscontrato la mancanza assoluta di

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Sulla base delle dichiarazioni rese in dibattimento dal personale di polizia giudiziaria la Corte di rinvio ha ritenuto che dalle rilevazioni

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La parte civile ha diritto al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità, che, in relazione alla complessità del processo e all

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6.3. – Il C., condannato per il delitto di corruzione, ha anche censurato la denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche denunciando

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di Milano e da C. S. D. contro la pronuncia di assoluzione a norma dell’art. 530, comma 2 c.p.p.: il primo ha dedotto che è stata esclusa l

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L) N. G. ha denunciato l’inosservanza, sotto più profili, di norme processuali, che ha dato causa a plurime nullità, lamentando che egli inquirenti

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Col primo motivo di ricorso il C. ha denunciato la nullità della sentenza impugnata e dell’ordinanza dichiarativa di contumacia in data 18.3.1996

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6.4. – C. A. ha proposto ricorso per cassazione contro il capo di sentenza con cui è stato escluso l’effetto estensivo degli appelli proposti dai

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di stupefacenti in rapporti con associazione per cui è processo, la Corte di rinvio ha posto in evidenza, con motivazione esauriente e immune da

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fatta giustamente derivare dalla ragione che l’esame degli imputati e dei testi è stato del tutto autonomo dalle intercettazioni ambientali e ha

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Con ineccepibile consequenzialità logica, la Corte di rinvio ha tratto alcuni importanti corollari dalle accertate circostanze fattuali, ritenendo

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art. 499, comma 5 deve essere coordinata con quella di cui al secondo comma dell’art. 514 c.p.p., deve riconoscersi che la Corte di rinvio ha compiuto

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Sulla base delle risultanze processuali la Corte di rinvio ha accertato: – che il N. ha avuto con C. G. e con C. A. rapporti economici di notevole

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Con una completa e organica disamina delle risultanze processuali la Corte di rinvio ha valutato la posizione del C. osservando che i rapporti da lui

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Da tali concrete e peculiari modalità operative del traffico di stupefacenti il giudice di merito ha tratto la coerente conclusione che egli imputati

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cancelliere della Corte di Appello di Milano all’atto del deposito della predetta impugnazione risalta che il C. ha eletto domicilio in alba presso lo studio

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commerciate, deve riconoscersi che la motivazione è carente dei necessari passaggi logici allorché ha utilizzato le medesime argomentazioni per affermare la

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, come un apprezzabile e fattivo apporto personale che ha agevolato l’attività dell’associazione, essendo qualificato, sul piano soggettivo, dalla

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’associazione dedita al traffico di droga. In proposito, la Corte di rinvio ha fatto puntuale richiamo alle plurime e convergenti chiamate in correità

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In piena sintonia con tale linea interpretativa la Corte di rinvio ha giustamente escluso che la condanna del C. per il delitti associativo commesso

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reinserimento dei capitali provenienti dall’attività illecita, egli ha concorso moralmente con coloro che operano materialmente lo spaccio della droga sulla

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sull’argomento, questa Corte ha osservato che “il ruolo di partecipe anche in posizione gerarchicamente dominante da taluno rivestito nell’ambito della

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, la Corte di rinvio ha osservato che la piena affidabilità delle disposizioni dei Carabinieri può ricavarsi dal fatto che le denunciate divergenze e

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tratta dalla valutazione di circostanze fattuali significative e conducenti. In particolare, la Corte di merito ha correttamente attribuito valore

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assorbito”, per inferirne che il giudice di legittimità ha inteso non pregiudicare la riproposizione di tutte le questioni di rito non esaminate. Una

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, conversazioni telefoniche intercettate), la Corte di rinvio ha ricostruito la vicenda ponendo in luce le condotte tenute dai singoli imputati e accertando che

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elementi probatori già acquisito allorché si è verificato l’intervento decisorio del giudice di legittimità. La sentenza n. 1114-95, che ha annullato

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categorie della nullità e della inutilizzabilità delle prove e sui rapporti di pregiudizialità logico giuridica tra esse configurabili ha esattamente

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In primo luogo, deve porsi in risalto che l’intervenuto annullamento non ha privato il giudice di rinvio della facoltà di disporre nuovamente la

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inammissibilità quale espressione delle preclusioni derivate dalla res iudicata formatasi a seguito della pronuncia che, in tutto o in parte, ha annullato la

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funzioni fra gli associati tutti rispondono di tutto nel senso che chi ha partecipato alle trattative risponderà delle successive cessioni anche se non

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del concorso di persone nel reato di cui all’art.110 c.p.– In proposito, la corte di rinvio ha rilevato che dalle risultanze probatorie emerge che l

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Premesso che la nozione di invalidità derivata ha trovato esplicito riconoscimento normativo con l’art. 185, comma 1 c.p.p. che, nel regolare gli

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motivazione adeguata sul piano logico e immune da vizi giuridici, la Corte di rinvio ha correttamente valutato la posizione dei singoli imputati ponendo

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Muovendo da tale premessa la Corte stessa ha analiticamente esaminato gli elementi probatori relativi alle singole operazioni attraverso le quali

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. Infatti, rilevato che dal capo di imputazione risulta che la consumazione si è protratta fino al marzo 1990 e considerato che l nuova normativa ha stabilita

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chiamata, la giurisprudenza di legittimità ha anche sottolineato che i riscontri esterni consistono in elementi o dati probatori non predeterminati nella

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